Siamo dunque arrivati alla sentenza del procedimento penale contro i piloti Meroni e Bianciardi. “Sentenza di non doversi procedere”, emessa dal giudice istruttore Caccia il 2 gennaio 1950. Meno di una settimana prima, per la precisione il 27 dicembre del 1949, il procuratore della Repubblica aggiunto, Giustiniani, aveva depositato le sue conclusioni. Di conclusioni del pubblico ministero è infatti più corretto parlare, rispetto a una possibile requisitoria, giacché il procuratore “chiede che il Giudice Istruttore dichiari chiusa la formale inchiesta. Dichiari il non doversi procedere contro gli imputati per estinzione dei reati a seguito della morte degli stessi”. Siamo dunque tra Natale e Capodanno. Il 27 dicembre il pm deposita le proprie articolate conclusioni, e già il 2 gennaio il giudice istruttore emette la sentenza, nei fatti facendo proprie tutte le conclusioni del pubblico ministero e pressoché ricopiandole pedissequamente nella propria sentenza. Nella copia originaria in carta da bollo di inizio Anni 50 del procedimento penale, che stiamo analizzando e presentandovi in esclusiva da giorni, la sentenza si snoda nell’arco di 5 pagine fittamente dattiloscritte.
La sconfitta in tutti i gradi di giudizio
Come già spiegato nei giorni scorsi, quella copia originaria di inizio Anni 50 in carta da bollo venne utilizzata a suo tempo da uno degli avvocati protagonisti dei successivi procedimenti civili per la richiesta di risarcimento danni: Torino contro Ali-Aviolinee Italiane. In ogni caso, nei procedimenti civili per il club granata si materializzò poi la sconfitta in tutti e tre i gradi di giudizio: in estrema sintesi si può dire che la legislazione dell’epoca, quanto al rapporto di lavoro giuridicamente inteso tra una società di calcio e i calciatori, non riconosceva risarcimenti in casi come questi. E adesso torniamo al procedimento penale (avviato d’ufficio dalla magistratura subito dopo la tragedia del 4 maggio 1949) e alla sentenza emanata circa 8 mesi dopo. Come detto, il giudice istruttore Silvio Caccia fa proprie le conclusioni del pubblico ministero, ricopiandole pedissequamente, a conferma della richiesta del pm stesso di “non doversi procedere” contro gli imputati, i due piloti.