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L’avvocato Spallone: “Dal Consiglio di Stato assist alla Juventus”

"Ha ritenuto improcedibile il ricorso Figc perché la carta è stata data e ha aperto una breccia sull’autonomia giudiziaria della Federcalcio”

Il Consiglio di Stato ha dichiarato «improcedibile» l’appello della Federcalcio contro la decisione del Tar Lazio sulla carta Covisoc richiesta dalla Juventus per il caso plusvalenze. L’improcedibilità è stata motivata dalla cessazione della materia del contendere: la famosa carta è stata infatti consegnata ai legali di Paratici e Cherubini, pertanto non c’è più nulla su cui discutere. Ma, leggendo la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, emerge qualcosa di più del mero fatto procedurale intervenuto nel giudizio d’appello, come spiega l’avvocato Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo. «E’ indubbio che, con la consegna del documento ordinata dal Tar e il rigetto, da parte del Consiglio di Stato, dell’istanza urgente di sospensione proposta dalla Figc, la decisione non aveva motivo ulteriore rispetto al tema oggetto dell’appello. Però richiamo l’attenzione sul secondo rigo della motivazione, dove si legge, relativamente all’ostensione del documento da parte della Covisoc: “motivata alla stregua di quanto disposto dalla sentenza di prime cure”, che racchiude in sé un portato di notevole rilievo».

Quale, avvocato Spallone?

«Che il Consiglio di Stato opera un rinvio esplicito alle motivazioni della sentenza del Tar Lazio che la Federcalcio aveva impugnato. Nella sostanza, il Consiglio di Stato recepisce le motivazioni del Tar».

Ciò significa che c’è un vincitore in questa querelle giuridica?

«Beh, direi proprio di sì, i ricorrenti, cioè Paratici e Cherubini. Non solo, sono stati i promotori di una decisione che resterà nella storia della giustizia sportiva. Il Tar, infatti, ha aperto un’ampia breccia in quella che è l’autonomia giudiziaria della Federcalcio, statuendo che la pregiudiziale sportiva, rispetto al diritto di accesso agli atti - nella fattispecie un documento interno della Figc - sia come disciplinata in generale dalla legge 241/1990, sia, a maggior ragione, a fini difensivi, non vale».

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