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Calciopoli, Palazzi: l'Inter 2006 meritava la B, non lo scudetto

Le parole con cui il Procuratore Federale inchiodava Moratti, Facchetti e la società nerazzurra al reato di illecito sportivo: impuniti perché salvati dalla prescrizione

La relazione di Palazzi su Inter, Facchetti e Moratti

"Dall’esame degli atti sono emersi contatti intercorrenti tra il Presidente dell’Internazionale Facchetti e vari esponenti del settore arbitrale che assumono rilevanza, oltre che per la specificità dei contenuti, anche perché costituiscono elementi dimostrativi del rapporto privilegiato, quanto meno rispetto alla generalità delle altre società, che la società sportiva in questione poteva vantare, all’epoca, con il mondo arbitrale in molte sue componenti. Pertanto, alla luce delle valutazioni sopra sinteticamente riportate, questo Ufficio ritiene che le condotte in parola siano tali da integrare la violazione, oltre che dei principi di cui all’art. 1, comma 1, CGS, anche dell’oggetto protetto dalla norma di cui all’art. 6, comma 1, CGS, in quanto certamente dirette ad assicurare un vantaggio in classifica in favore della società INTERNAZIONALE F.C., mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza, che devono necessariamente connotare la funzione arbitrale, in violazione del previgente art. 6, commi 1 e 2, CGS, in vigore all’epoca dei fatti ed oggi sostituito dall’art. 7, commi 1 e 2 del CGS".

"Oltre alla responsabilità dei singoli tesserati, ne conseguirebbe, sempre ove non operasse il maturato termine prescrizionale, anche la responsabilità diretta e presunta della società INTERNAZIONALE F.C., ai sensi dei previgenti artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, CGS, per quanto ascrivibile al proprio dirigente con legale rappresentanza ed al BERGAMO, PAIRETTO e MAZZEI , all’epoca dei fatti, ovviamente, non tesserati per la predetta società. Però, in ordine alla qualificazione delle condotte esaminate come sopra prospettata, è necessario ripetere quanto osservato con riferimento alla posizione del MEANI e, quindi, va rimarcata la differente valutazione operata, a suo tempo, da questo Ufficio e dagli Organi giudicanti su contatti analoghi a quelli in esame. Infatti, la Procura, in fattispecie comparabili alla presente, contestò la violazione, in concorso formale, dei previgenti artt. 1 e 6, commi 1 e 2 del C.G.S., sotto forma di condotte tese ad ottenere un indebito vantaggio per la propria società sportiva. Inoltre, contestò la violazione del citato art. 6 nella fattispecie degli atti diretti alla alterazione del regolare svolgimento o del risultato della gara laddove aveva ritenuto integrata la prova dell’avvenuto avvicinamento dell’arbitro da parte del designatore".

"Risultano in atti anche alcune conversazioni intercorse tra il designatore Paolo BERGAMO e l’allora socio di riferimento della società Internazionale Massimo MORATTI, le quali, sebbene caratterizzate da toni e contenuti sensibilmente diversi rispetto a quelli riguardanti le conversazioni tra il Facchetti ed il Bergamo, assumono rilievo in questa sede quale fattore di conferma di un contatto costante, stabile e privilegiato tra la società Inter, nella persona del Presidente Facchetti ed esponenti del settore arbitrale, dal momento che in tali telefonate tra il Moratti ed il Bergamo spesso si fa riferimento e si rimanda a preventivi o successivi contatti tra il designatore arbitrale ed il Facchetti. Di seguito si riportano le telefonate in questione. Infatti, va rilevato che le conversazioni in esame attengono a temi introdotti principalmente dal BERGAMO e, in relazione ai quali, il MORATTI ha fornito giustificazioni idonee a sminuirne la rilevanza. In particolare, ha dichiarato di avere ritenuto le frasi pronunciate dal designatore come tentativi di accreditamento ma, nonostante la ragionevolezza di tale spiegazione, rimane il contrasto obiettivo fra il contenuto delle telefonate e i principi di terzietà, autonomia ed indipendenza del settore arbitrale, cui anche i dirigenti delle società devono, ovviamente, concorrere. Infine, non può non rilevarsi che lo stesso Moratti fosse comunque informato della circostanza che il Facchetti avesse contatti con i designatori, come emerge dalle telefonate commentate, nel corso delle quali è lo stesso Bergamo che rappresenta tale circostanza al suo interlocutore. Anche con riferimento alla posizione del Presidente MORATTI va ripetuto integralmente, e si deve qui ritenere per riportato, quanto osservato sulla pretesa convinzione di agire in presenza di una causa scriminante che, si ripete, questa Procura valuta insussistente. Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, in considerazione dei temi trattati con il designatore e della frequenza dei contatti intercorsi, appare in violazione dell’art. 1 CGS vigente all’epoca dei fatti, sotto i molteplici profili indicati".

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