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Plusvalenze, l’avvocato Spallone: “Perché la Juve ha più di una freccia per il ricorso”

Il legale bolognese, esperto di diritto sportivo e tifoso dell’Inter, solleva più di una obiezione dopo aver analizzato le motivazioni della sentenza

Ma c’è un altro passaggio che lei contesta, quello sull’«illecito disciplinare sportivo»...

«Vero, nel corpo della motivazione viene evocata un paio di volte una dizione molto singolare sul comportamento della società Juventus in base alle intercettazioni. Si legge di «illecito disciplinare sportivo», ma questa definizione rievoca l’articolo 30 Cgs, che ha ad oggetto il tentativo di modifica del risultato sportivo che è tutt’altra cosa, cioè il più grave dei comportamenti attribuibili a qualunque società e/o tesserato. Articolo 30 che, però, non viene mai espressamente né contestato, né nominato in tutto l’iter processuale, a partire dall’iniziale deferimento. Dalle tesi accusatorie del Procuratore Federale si evince soltanto l’addebito dell’illecito amministrativo e che con questo sistema la società Juventus avrebbe modificato i bilanci attraverso i cd scambi “a specchio” che producono un apparente beneficio economico immediato, anche se poi si ripercuotono negativamente in termini di ammortamenti futuri. Non si può, dunque - come invece è dato leggere nella motivazione - parlare di “illecito disciplinare sportivo” perché questo modifica - in termini a mio avviso inammissibili - l’impianto accusatorio».

Lei si è già confrontato con il Collegio di Garanzia, a ottobre ha difeso gli arbitri Morganti e Giacomelli: come pensa che si orienterà?

«Il Collegio di Garanzia ha tre possibilità decisionali: rigettare, accogliere il ricorso con rinvio - il che avviene molto spesso, cioè rimanda il procedimento alla Corte Federale d’Appello affinché, in diversa composizione, con membri differenti, riesamini il caso, con l’obbligo di attenersi al principio di diritto stabilito dal Collegio stesso - oppure, se ritiene la decisione viziata da un profilo di illegittimità pregiudiziale, può annullare la delibera della Corte Federale d’Appello».

Non ultimo, il discorso sulla penalizzazione con il passaggio dai -9 richiesti ai -15 inflitti...

«Un altro, a mio avviso, motivo di censura della decisione è il vizio, se non addirittura l’inesistenza di motivazione al riguardo. Nel Cgs non esiste una norma che determini e stabilisca un criterio di graduazione numerica dei punti di penalizzazione che possono essere comminati alla società. Il tutto è lasciato alla discrezionalità dei giudici. In questo caso, la penalizzazione di 15 punti non è supportata da idonea, se non addirittura minima, motivazione. Il che costituisce l’unica ipotesi di sindacato nel merito da parte del Collegio di Garanzia che, come la Corte di Cassazione, decide solo dal profilo della legittimità. Nel testo della delibera della Corte Federale d’Appello, infatti, troviamo tre righe, nelle quali non è rinvenibile alcuna motivazione logica e giuridicamente supportata dell’aumento della sanzione, dai 9 punti di penalità richiesti dal Procuratore Federale, ai 15 discrezionalmente comminati in dispositivo».

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