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Plusvalenze Juve, l’avvocato Matera: “Le motivazioni della sentenza? Funambolismo giuridico”

Intervista al super esperto di diritto sportivo sul -15 inflitto alla società bianconera: “Il verdetto cerca di far stare tante cose insieme”

TORINO - Pierluigi Matera è tante cose in una. Ordinario di diritto comparato, insegna in Link e in Luiss a Roma oltre ad essere professore di Corporations alla Boston University. In passato vice procuratore generale del Coni, oggi è a capo del Safeguarding Office, l’ufficio istituito per raccogliere le accuse che stanno sconvolgendo il mondo della ginnastica. Ma soprattutto, negli ultimi giorni, è sulla cresta dell’onda per aver previsto con estrema precisione, prima che la Corte Federale d’Appello le pubblicasse, le motivazioni riguardo il -15 comminato alla Juventus in classifica. In molti l’hanno accusato di aver avuto in anteprima la documentazione e di averla “spoilerata”, «ma la realtà è che ho indovinato le motivazioni per deduzione, con il vantaggio di conoscere le norme vigenti avendovi contribuito». Matera, infatti, tra le tante cose, è anche uno dei cinque autori del vigente Codice della Giustizia Sportiva del Coni, regolamento generale poi recepito dalle Federazioni.

Pierluigi Matera, ripetiamo il gioco: se dovesse ora prevedere il contenuto del ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia dello Sport, su quali argomenti si concentrerebbe?

«Il primo punto su cui si soffermeranno i legali dei bianconeri, a mio avviso, riguarda la revocazione della precedente decisione, che rappresenta in realtà un’eccezione e che, in quanto tale, impone dei limiti di manovra. La Corte definisce “ininfluenti eventuali schemi formalistici”, ma la corrispondenza tra imputazione e condanna deve essere mantenuta: è un principio sacrosanto».

E, in questo frangente, è stata salvaguardata?

«Secondo la Juventus probabilmente no, perché si è partiti da un deferimento incentrato sulle plusvalenze e si è arrivati a discutere di pianificazione fraudolenta e di permute. E così, da un procedimento in cui si verteva della presunta violazione dell’articolo 31 comma 1, si è giunti a una condanna che si incentra sul solo articolo 4. Questo era stato effettivamente contestato ai dirigenti e che, al contempo, l’articolo 6 prevede che il club risponda in via diretta dell’operato di coloro che lo rappresentano e in via oggettiva dell’operato di dirigenti e tecnici. L’impianto accusatorio risulta in parte trasfigurato: il Collegio di Garanzia dovrà stabilire se questa trasfigurazione, pur nelle regole non formalistiche della giustizia sportiva, sia ammissibile. O se, al contrario, lo spazio limitato della revocazione non lo permetta».

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