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Juventus, le motivazioni della sentenza del -15: "Illecito grave, violato l'art.4"

Nel merito è stato ritenuto che il club bianconero abbia commesso l'illecito, "vista la documentazione proveniente dai dirigenti con valenza confessoria". La società ricorre al Coni

Juve -15, le motivazioni della Figc

Sono ben 36 le pagine con cui la Corte Federale d'Appello della Figc ha motivato la condanna della Juventus a 15 punti di penalizzazione nell'attuale campionato, oltre alle sanzioni inflitte ai componenti del CdA bianconero dimissionario. Il dispositivo è stato reso noto dalla Figc sul proprio sito internet: "Per contro, non possono trovare accoglimento le contrarie eccezioni di inammissibilità (sotto plurimi profili) e tardività opposte dai deferiti". Quale prima ragione di inammissibilità, le difese dei deferiti, anche e soprattutto attraverso le deduzioni della Juventus (ma con argomentazioni variamente riprese anche dagli altri resistenti), hanno segnalato che all’istituto della "revocazione in malam partem ex art. 63 C.G.S." debba essere assegnata natura eccezionale, “con la conseguenza che quanto meno se ne imponga un’interpretazione particolarmente rigorosa” (così in particolare la memoria della FC Juventus S.p.A. poi ripresa in corso di discussione orale). A dire della difesa dei deferiti, dunque, "il carattere sostanzialmente penale della sanzione imposta dal CGS (soprattutto in caso di retrocessione o di penalizzazione nel punteggio) imporrebbe un ripensamento dell’istituto, anche nell’ottica di ritenere applicabile il principio del ne bis in idem. L'eccezione non è fondata", prosegue. "Pur essendo condivisibile l’assunto di partenza a proposito della natura eccezionale del mezzo di impugnazione in argomento e di una interpretazione rigorosa soprattutto in termini di decisività dei fatti prima non conosciuti o sopravvenuti (rigore che questa Corte non intende in alcun modo tradire), la stessa difesa della FC Juventus S.p.A. è poi costretta ad ammettere che l’ordinamento sportivo prevede una tale revocazione, in ragione dei caratteri di diversità e autonomia che lo connotano. Caratteristiche - quelle appena enunciate - che non consentono neppure di introdurre eccezioni di inconciliabilità tra la revocazione prevista dell’art. 63 CGS e i principi costituzionali anche afferenti il giusto processo", sottolinea la Corte di Appello della Figc.

Penalizzazione Juve, la Figc: "Violato l'art. 4"

"Risulta in particolare violato l’art. 4, comma 1, CGS. In proposito, va ricordato che la valutazione volta ad accertare il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza implica un percorso probatorio e argomentativo in parte diverso rispetto ad un giudizio concentrato sulla esatta violazione delle regole puramente societarie (civilistiche o penalistiche). Il giudice sportivo non è quindi deputato a valutare le responsabilità ordinarie. Esso deve valutare il rispetto della lex specialis costituente l’ordinamento sportivo. Alla luce del richiamato contenuto dell’art. 4, comma 1, CGS, è anche irrilevante verificare se possa distinguersi la falsità di un bilancio rispetto alla mera non conformità di esso ai principi contabili applicabili alla società che debba redigere quel dato bilancio (dunque irregolare). Resta quindi intatto il punto centrale della contestazione disciplinare: la condotta della FC Juventus S.p.A. e dei relativi amministratori e dirigenti - per tutto quanto sopra spiegato - viola l’art. 4, comma 1, CGS oltre che l’art. 31, comma 1, CGS", si legge nella nota redatta dalla Figc.

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