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Juventus, Tortorella: "Tutto è ancora aperto e verrà giocato sull’ammissibilità"

L'avvocatessa venerdì ha difeso il Pescara e i componenti del suo Cda: "Colpita dalla requisitoria di Chinè, che non è mai entrato nel merite delle accuse rivolte agli altri club"

Qualcuno ipotizza che il famoso “Libro nero di Fabio Paratici”, cioè gli appunti di Cherubini, e altri documenti abbiano avuto un grande peso. Si tratta di indizi, però, non di prove.

«Il procedimento indiziario si basa sulla raccolta di indizi gravi, precisi e concordanti. Per cui il singolo indizio non può fornire prova di un illecito, c’è ampia giurisprudenza di legittimità sulla scorta della quale i singoli indizi debbono essere valutati complessivamente nella loro univocità, e solo dove ce ne siano di più e convergenti si possa pervenire ad un verdetto di colpevolezza. In questo caso sono stati diversi gli elementi posti all’attenzione della Corte rispetto al materiale probatorio iniziale. Tuttavia tali elementi non sono sopravvenuti, ci sono sempre stati. La Procura federale aveva ritenuto non indispensabile la loro conoscenza per poter processare società e tesserati; invece, sostanzialmente, le è stata concessa una seconda opportunità per effettuare un nuovo procedimento sui medesimi fatti».

Il principio del “ne bis in idem”, cioè quel principio cardine dell’ordinamento italiano per cui non si può esser processati due volte per lo stesso fatto, parrebbe violato.

«Sicuramente la violazione del ne bis in idem era una delle eccezioni a mio avviso maggiormente significative».

In quanto esperta di diritto sportivo, col senno di poi, lei avrebbe fatto qualcosa di diverso se fosse stata la rappresentante della Juventus? C’è chi sostiene che se le memorie difensive fossero state tenute separate, tra club e singoli, qualcosa sarebbe potuto andare diversamente.

«Queste sono valutazioni che ritengo non vadano fatte. Naturalmente ognuno può avere delle convinzioni che fisiologicamente possono modificarsi nel tempo in quanto condizionate da altri elementi. Diciamo, però, che alla luce della mia esperienza in questo settore spesso ho preferito dividere le strategie, potendo tracciare una netta divisione tra l’operato delle persone fisiche e la responsabilità effettiva della società sportiva».

Se lei avesse la difesa della Juve ora, cosa farebbe?

«Mi concentrerei sul giudizio rescindente, portando all’attenzione del Collegio di garanzia tutta una serie di valutazioni che attengono strettamente alla fase di ammissibilità del ricorso per revocazione. L’indole del rimedio deve essere rispettato. D’altronde, il Collegio di garanzia, nella sua funzione di giudice di legittimità, mai potrebbe entrare nel merito delle singole contestazioni».

Il ricorso al Tar è una ipotesi da tenere in considerazione?

«Siamo nell’ambito di un procedimento di stampo disciplinare, e l’illecito gestionale si caratterizza per la sua idoneità ad essere portato all’attenzione del giudice amministrativo, ma solo per ciò che concerne l’eventuale risarcimento del danno. Il giudice amministrativo non potrebbe caducare (rendere nullo, ndr) un provvedimento sanzionatorio irrogato nell’ambito della giustizia endo-associativa».

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