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"Se l'Inter sapeva rischia la responsabilità diretta": parla l'esperto in diritto sportivo

L’avvocato D’Onofrio sul caso Lucci e sui biglietti forniti agli ultras: «L’articolo 4 può essere utilizzato se la serie crea un sistema di illeciti»

Il capo ultrà Luca Lucci, nel suo interrogatorio, ha dichiarato di aver avuto rapporti con la dirigenza del Milan. Delle possibili conseguenze sul piano sportivo parla Paco D’Onofrio, avvocato esperto di diritto sportivo e professore di diritto dello sport presso l'Università di Bologna. Se le affermazioni di Lucci fossero confermate, cosa rischierebbero i tesserati? «Il codice di giustizia Figc vieta rapporti e frequentazioni, non occasionali, con i sostenitori della squadra, per evitare preventivamente spazi di promiscuità tra parti che non devono avere dialogo, escluso lo Slo (delegato ai rapporti con i tifosi, ndr). Se la circostanza fosse accertata le sanzioni previste sarebbero squalifiche e ammende, come previsto dall’art. 25». 
 
Il club può essere chiamato in causa per responsabilità oggettiva o diretta? 
«Sì, dipende anche dal livello di coinvolgimento dei vertici, perché se fosse accertata in capo a chi riveste il ruolo di rappresentante della società, la responsabilità sarebbe diretta, ipotesi più grave di quella oggettiva».  
 
La responsabilità può derivare anche dall’uso illecito dei biglietti da parte dei tifosi? 
«La società può vendere e/o distribuire biglietti entro criteri prestabiliti normativamente, la sua responsabilità si limita a questo. Ove poi i tifosi facessero un uso non consentito dei ticket legittimamente ottenuti, la responsabilità non si estenderebbe alla società, evidentemente incolpevole, a meno che non si accerti la complicità di suoi tesserati, a conoscenza delle intenzioni illecite dei sostenitori».  

È ipotizzabile l'applicazione dell’art. 4? 
«La giustizia sportiva ricorre a questa norma quando le condotte, pur non configurando gli illeciti tipici, come l’art. 25, rappresentino comunque comportamenti ritenuti meritevoli di condanna, anche se non tassativamente previsti. Tuttavia, come nel caso delle plusvalenze a carico della Juventus, la giustizia sportiva ha applicato questo articolo, e il conseguente maggior rigore sanzionatorio, anche quando una serie di illeciti - non un singolo episodio - costituiscano un sistema». 

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